Contrattazione integrativa
DLgs 14 marzo 2013, n. 33 – Art. 55, c. 4, DLgs n. 150/2009 articolo 21 comma 2
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e dall’articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche’ le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l’altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.
Allegati
Sommario
- Interventi straordinari e di emergenza
- Disposizioni generali
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Altri contenuti
- Organizzazione
- Bilanci
- Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria
- Consulenti e collaboratori
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Personale
- Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice 1
- Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) 1
- Dirigenti cessati
- Posizioni organizzative 1
- Dotazione organica 1
- Personale non a tempo indeterminato 1
- Tassi di assenza 2
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) 1
- Contrattazione collettiva 1
- Contrattazione integrativa 1
- OIV 1
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Bandi di concorso 2
- Servizi erogati
- Performance
- Pagamenti dell'amministrazione
- Enti controllati
- Opere pubbliche
- Attività e procedimenti
- Pianificazione e governo del territorio
- Provvedimenti
- Informazioni ambientali
- Controlli sulle imprese
- Strutture sanitarie private accreditate
- Bandi di gara e contratti