Difese d’ufficio

COME ISCRIVERSI ALLE LISTE DEI DIFENSORI D’UFFICIO

La domanda di inserimento o di permanenza nell’Elenco dei difensori d’ufficio deve essere presentata tramite la piattaforma informatica predisposta dal C.N.F., all’indirizzo https://gdu.consiglionazionaleforense.it

Linee guida difensori d’ufficio

Il C.N.F., al fine di agevolare la procedura, ha attivato un servizio di help desk telefonico gratuito, che risponde al n. 06-45.47.58.29 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.

L’accesso è consentito agli Avvocati muniti di dispositivo di firma digitale (Chiavetta USB o Smart Card con certificato di autenticazione) per inviare istanze relative ai servizi GDU e Specializzazioni.

Clicca qui per scaricare la guida all’utilizzo del servizio GDU.

RICHIESTA DI PERMANENZA nell’Elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio

La domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno esclusivamente attraverso la piattaforma del CNF https://gdu.consiglionazionaleforense.it

La mancata presentazione della domanda di permanenza entro il termine stabilito comporta la cancellazione d’ufficio dall’Elenco unico nazionale da parte del CNF.

Qualora il CNF deliberi la cancellazione dall’Elenco unico nazionale per omessa presentazione della domanda di permanenza, la richiesta di nuovo inserimento nell’Elenco potrà essere presentata nell’anno successivo in costanza dei requisiti previsti dal Regolamento CNF.  La delibera di cancellazione non fa venire meno l’obbligo di prestare l’ufficio per gli incarichi precedentemente ricevuti.

Al fine della permanenza nell’Elenco unico nazionale l’avvocato deve autocertificare la partecipazione nel corso dell’anno, anche come sostituto processuale, ad almeno dieci udienze penali, camerali e/o dibattimentali, escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento nelle quali non siano state trattate questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento.

Nel novero delle dieci udienze non possono essere conteggiate più di due udienze quale sostituto ex art. 97 co. 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di Pace.

Per quanto concerne l’assolvimento dell’obbligo formativo, bisogna fare riferimento ai crediti maturati nel corso dell’anno precedente a quello di dichiarazione, nel numero minimo di 15 crediti, di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie.

Non deve essere presentata domanda di permanenza nella lista dei difensori d’ufficio innanzi al Tribunale per i minorenni dell’Emilia-Romagna, in quanto l’avvocato già inserito nella lista vi rimane, salvo l’obbligo dell’assolvimento formativo ed il requisito di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento. E’ ovviamente fatta salva la possibilità di cancellarsi, previa presentazione di apposita richiesta.

 

 

Ultimo aggiornamento il 20 Marzo, 2024 alle 09:26