Come funziona

Le procedure di gestione della crisi da sovaindebitamento

La crisi da sovraindebitamento può essere risolta con la richiesta di accedere ad una delle tre diverse procedure.

L’OCC ovvero il Gestore della Crisi, anche con l’ausilio del Legale del debitore, sottopone al Giudice delegato la valutazione sulla completezza della domanda proposta e sulla fattibilità di una delle possibili procedure tra le seguenti:

  1. Accordo di composizione della crisi e ristrutturazione: ai creditori viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L’accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito.
  2. Piano del consumatore: funziona come l’accordo ma non è necessario il parere favorevole dei creditori ed è riservato esclusivamente a debiti che non riguardano un’attività professionale/imprenditoriale ancora in corso.
  3. Liquidazione del patrimonio del debitore: il Giudice, su richiesta del debitore, nomina il Gestore quale Liquidatore del patrimonio del debitore, indica i beni da vendere ed eventualmente una parte di reddito disponibile ed eccedente il necessario per una vita dignitosa del debitore e della sua famiglia, destinando il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.

All’esito della procedura di gestione della crisi il debitore che abbia operato con impegno e correttezza può beneficiare, previa verifica delle condizioni, dell’esdebitazione.

L’esdebitazione comporta la possibilità di considerare come pagati tutti i debiti anche se attraverso la gestione della crisi sono stati pagati solo in parte.

Con la Legge n.176/2020 è stata prevista una ulteriore possibilità di soluzione alle situazioni di sovraindebitamento, che opera qualora il debitore non abbia al momento della domanda nessuna utilità economica da mettere a disposizione dei creditori per il pagamento dei debiti:

  1. Esdebitazione dell’incapiente: consente comunque, a certe condizioni e dietro presentazione di adeguata documentazione, di accedere alla liberazione dai debiti, ponendo in ogni caso a disposizione dei creditori le eventuali attività (nuovi redditi, eredità ecc) che sopraggiungessero nei quattro anni successivi alla domanda, sempre con provvedimento del Giudice.

In caso di dichiarazioni false al Gestore, di occultamento di parte dell’attivo o di falsa esposizione di attivo, di produzione di documenti alterati o contraffatti, di danno volontariamente cagionato ai creditori, il debitore può subire le sanzioni penali della reclusione e della multa, in varia misura a seconda della gravità dell’illecito penale.

Chi può accedere alla procedura di sovraindebitamento?

Con l’istituzione dell’Organismo di Composizione della Crisi (iscritto all’elenco del Ministero della Giustizia con PDG del 25/03/2019 qui), l’Ordine degli Avvocati intende fornire ai cittadini ed agli avvocati adeguati strumenti e professionisti per affrontare il grave problema sociale di coloro che si trovano nell’impossibilità di fare fonte ai propri debiti, ovvero sono in una situazione di insolvenza della propria attività d’impresa e che non possono comunque utilizzare le ordinarie procedure della Legge fallimentare, al fine di dilazionare i debiti e abbatterli parzialmente con l’accordo dei creditori, o semplicemente con un provvedimento del Giudice.

I soggetti destinatari sono:

  • consumatori
  • nuclei famigliari
  • imprenditori agricoli
  • start up innovative
  • imprenditori sotto la soglia di cui all’art 1 Legge Fallimentare (negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di fallimento: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila)
  • imprenditori sopra la soglia di cui all’art 1 Legge Fallimentare ma con debiti inferiori ad € 30.000,00 (trentamila)
  • imprenditori cessati
  • soci illimitatamente responsabili (es: socio di s.n.c., socio accomandatario di una s.a.s.)
  • professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi
  • società professionali ex L. 183/2011
  • associazioni professionali o studi professionali associati
  • società semplici costituite per l’esercizio delle attività professionali
  • enti privati non commerciali.

Chi non può accedere alla procedura

Non possono invece accedere alle procedure di gestione della crisi da sovraindebitamento:

  • l’imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali
  • chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento
  • chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell’accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore
  • chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica

Chi è il gestore della crisi

Il Gestore della Crisi è un professionista iscritto ad un elenco presso il Ministero della Giustizia e presso l’Organismo (QUI ELENCO DEI GESTORI) scelto dall’OCC per studiare la situazione di chi è in sovraindebitamento e per proporre al Tribunale, insieme al debitore, delle possibili soluzioni.

Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento

L’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia è stato istituito in attuazione della legge 3 del 2012 ed è iscritto dal 25 marzo 2019 al n. 199 del Registro degli Organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia (qui PDG).

L’OCC è un’istituzione, imparziale ed indipendente, dotata di un proprio Statuto (QUI) e Regolamento (QUI), che fornisce informazioni sul sovraindebitamento, valuta le richieste di chi vuole attivare la procedura e nomina i gestori delle crisi.

Ultimo aggiornamento il 14 Novembre, 2022 alle 09:54