Costi

Tabella delle indennità

Spese di mediazione per il primo incontro concluso senza conciliazione (art. 28 comma 5) da versare al deposito dell’istanza o dell’adesione

Mediazioni in materie obbligatorie e demandate

Valore della lite: Spese avvio decurtate di 1/5 Acconto indennità decurtate di 1/5 Totale da versare * Totale da versare con iva 22%
fino a €. 1.000,00 32,00 48,00 80,00 97,60
€ 1.001,00 / 50.000,00 60,00 96,00 156,00 190,32
superiore a 50.001,00 e indeterminabile 88,00 136,00 224,00 273,28

Mediazioni volontarie

Valore della lite: Spese avvio Acconto indennità Totale da versare * Totale da versare con iva 22%
fino a €. 1.000,00 40,00 60,00 100,00 122,00
€ 1.001,00 / 50.000,00 75,00 120,00 195,00 237,90
superiore a 50.001,00 e indeterminabile 110,00 170,00 280,00 341,60

 

Spese di mediazione oltre il primo incontro per mediazioni obbligatorie, volontarie e disposte dal giudice

Mediazioni in materie obbligatorie, demandate e volontarie – da versare all’esito del primo incontro e successivo accordo

Valore della lite: Spese di mediazione primo incontro concluso con la conciliazione e oltre il primo incontro (detratto quanto già versato) Con iva 22% Aumento 10% in caso di successo della mediazione al primo incontro Con iva 22% Aumento 25% in caso di successo della mediazione oltre il primo incontro Con iva 22%
fino a €. 1.000,00 48,00 58,56 4,80 5,85 12,00 14,64
€. 1.001,00 / 5.000,00 84,00 102,48 8,40 10,24 21,00 25,62
€. 5.001,00 / 10.000,00 196,00 239,12 19,60 23,91 49,00 59,78
€. 10.001,00 / 25.000,00 368,00 448,96 36,80 44,89 92,00 112,24
€. 25.001,00/ 50.000,00 672,00 819,84 67,20 81,98 168,00 204,96
€. 50.001,00 / 150.000,00 – indeterminabile 944,00 1.151,68 94,40 115,16 236,00 287,92
€. 150.001,00 / 250.000,00 1.464,00 1.786,08 146,40 178,60 366,00 446,52
€. 250.001,00 / 500.000,00 2.424,00 2.957,28 242,40 295,72 606,00 739,32
€. 500.001,00 / 1.500.000,00 3.264,00 3.982,08 326,40 398,20 816,00 995,52
€. 1.500.001,00/ 2.500.000,00 4.304,00 5.250,88 430,40 525,08 1.076,00 1.312,72
€. 2.500.001,00 / 5.000.000,00 6.464,00 7.886,08 646,40 788,60 1.616,00 1.971,52
oltre € 5.000.001,00 coefficiente dello 0,2%

* per coloro che agiscono in regime di split payment (es. comuni, enti pubblici, ecc.) escludere il valore dell’iva dal versamento
* per residenti all’estero e per società con sede legale all’estero verificare l’applicabilità dell’iva

All’indennità, oltre all’IVA, deve aggiungersi, a carico della parte nel cui interesse sono state effettuate, il rimborso delle spese vive documentate (es. postali, copie allegati e documenti ecc.)

Articolo 28 – Indennità e spese per il primo incontro

  1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all’organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.
  2. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai commi 4 e 5.
  3. Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall’organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall’articolo 16, comma 4.
  4. Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:
    € 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;
    € 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
    € 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;
  5. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:
    € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;
    € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
    € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.
  6. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5.
  7. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all’articolo 30, comma 1.
  8. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, l’indennità di mediazione, determinata ai sensi dei commi 4 e 5, è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del comma 7.

 

Articolo 29 – Determinazione del valore della lite e dell’accordo di conciliazione

  1. La domanda di mediazione contiene l’indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
  2. L’atto di adesione che introduce un’ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.
  3. Quando la domanda o l’atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite è determinato dall’organismo con atto comunicato alle parti.
  4. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell’organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.
  5. Il valore dell’accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l’accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il responsabile dell’organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

 

Articolo 30 – Determinazione delle spese di mediazione

  1. In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione dovute ai sensi dell’articolo 28, comma 7, sono calcolate, per gli organismi pubblici in conformità alla tabella di cui all’allegato A, e per gli organismi privati in conformità alla tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall’articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del dieci per cento.
  2. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all’allegato A, o secondo la tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall’articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del venticinque per cento.
  3. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all’allegato A, o secondo la tabella redatta in conformita’ all’articolo 32 e approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall’articolo 28, comma 5.
  4. Quando la mediazione e’ condizione di procedibilita’ della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando e’ demandata dal giudice, le spese di mediazione, determinate in conformita’ al presente articolo, sono ridotte di un quinto.

 

Articolo 31 – Tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici

  1. Le spese di mediazione dovute agli organismi pubblici sono calcolate secondo la tabella di cui all’allegato A, fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30.
  2. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile.
  3. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, gli importi massimi della tabella di cui all’allegato A, in aggiunta a quanto prevede l’articolo 30, comma 2, possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell’esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:
    • esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
    • complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l’impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.
  4. Fermo quanto previsto dagli articoli 28 e 30, e fuori dai casi in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore e professionista, su accordo delle parti, le spese di mediazione possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valore previsti dalla tabella di cui all’allegato A, in base uno dei seguenti criteri:
    • la durata di ciascun incontro;
    • l’esperienza e la competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
    • il prevedibile impegno del mediatore per l’intero procedimento in base a criteri oggettivi e predeterminati che la tabella deve indicare, quali la complessità delle questioni oggetto della procedura e il numero delle parti.
  5. Quando le spese di mediazione sono determinate in conformità al comma 4, in caso di conciliazione, possono essere maggiorate, su accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento.
  6. Le spese di mediazione applicate dagli organismi pubblici non derogano gli importi minimi fissati nella tabella di cui all’allegato A per gli scaglioni di riferimento.

 

Articolo 34 – Soggetti obbligati e modalità di pagamento

  1. Le spese di cui all’articolo 28 sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell’adesione.
  2. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute e versate da ciascuna delle parti le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all’articolo 30, detratti gli importi previsti dall’articolo 28, comma 5, e salvo quanto prevede il comma 4.
  3. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all’organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.
  4. Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell’organismo li considera come una parte unica.
Ultimo aggiornamento il 16 Gennaio, 2024 alle 17:19