Patrocinio a spese dello stato

Modalità di deposito dal 1 gennaio 2023

Il Consiglio dell’Ordine Avvocati di Reggio Emilia, nell’ottica della progressiva digitalizzazione dei documenti cartacei prevista per le pubbliche amministrazioni, comunica che a partire dal 1 gennaio 2023 le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dovranno essere depositate esclusivamente con modalità telematica, attraverso la piattaforma Riconosco, precisamente alla voce: “Servizi Telematici, Gratuito Patrocinio” una volta effettuato l’accesso alla piattaforma con le credenziali in vostro possesso.

Il nuovo sistema telematico è completamente automatizzato e consentirà di depositare, monitorare ed integrare le istanze, nonché ricevere il deliberato, direttamente in studio.

Allo scopo di consentire la massima divulgazione e ogni utile informazione ai Colleghi/e, si pubblica una Guida sintetica al deposito telematico dell’istanza e guida utile al reset della credenziale di accesso, qualora necessario:

Modulistica

Civile, Amministrativo e Tributario

  • Modulo istanza gratuito patrocinio civile : viene generato automaticamente dalla piattaforma
  • Promemoria documenti da allegare alla domanda PDF
  • Autocertificazione relativa al reddito per tutti i componenti maggiorenni da allegare all’istanza [PDF]
  • Informazioni sul diritto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile PDF
  • PER IL CITTADINO STRANIERO: Richiesta attestazione consolare relativa al reddito presso il Paese di origine PDF

Penale

  • Istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato in materia penale DOC
  • Autocertificazione relativa al reddito da allegare all’istanza PDF
  • Modalità di presentazione delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia penale PDF
  • Istanza per la liquidazione dell’onorario al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato PDF

Elenco unico avvocati per il patrocinio a spese dello stato

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Elenchi avvocati per il patrocinio a spese dello stato (divisi per materie)

  • Diritti reali, comunione, condominio e locazione PDF
  • Diritto agrario PDF
  • Diritto amministrativo PDF
  • Diritto civile PDF
  • Diritto commerciale PDF
  • Diritto del lavoro e del pubblico impiego PDF
  • Diritto dell’immigrazione PDF
  • Diritto delle assicurazioni PDF
  • Diritto di famiglia, successioni e donazioni PDF
  • Diritto fallimentare e procedure concorsuali PDF
  • Diritto industriale, commerciale e societario PDF
  • Diritto penale PDF
  • Diritto tributario PDF

Tribunale per i minorenni

liquidazione onorari dei difensori d’ufficio di imputati minorenni ammessi al patrocinio a spese dello Stato

  • Comunicazione del Tribunale per i minorenni dell’Emilia Romagna [DOC – PDF – ODT]
  • Istanza di liquidazione compensi spettanti al difensore di fiducia in seguito ad ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia penale [DOC – PDF – ODT]
  • Istanza di liquidazione compensi per difese d’ufficio [DOC – PDF – ODT]
  • Istanza di liquidazione compensi spettanti al difensore di fiducia in seguito ad ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile [DOC – PDF – ODT]

Normativa di riferimento

Estratto D.P.R. N. 115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) PDF


PATROCINIO A SPESE DELLO STATO AGGIORNAMENTI E INFORMAZIONI INTEGRATIVE – FAQ – ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA marzo 2024

Per essere ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad €. 12.838,01 (G.U. N. 130 DEL 06.06.2023).

PARAMETRI REDDITUALI

Se l’interessato vive con il coniuge, o con altri famigliari, il reddito da considerare è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. Va considerato soltanto il reddito personale dell’istante, ove siano oggetto di causa diritti della personalità ovvero interessi del richiedente in conflitto con quello degli altri componenti del nucleo famigliare.

Ai fini della valutazione della soglia di reddito, occorre tenere conto di ogni componente di reddito, imponibile o meno, in quanto espressivo di capacità economica e indicativo della reale necessità di farsi assistere in giudizio a spese dello Stato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, oltre al reddito di cittadinanza – assegno di inclusione, rientrano nel calcolo tutte le pensioni che abbiano natura sostitutiva della retribuzione (APE sociale, pensione di vecchiaia o di anzianità); viceversa, sono escluse le indennità di accompagnamento o la pensione di invalidità destinate alla sola funzione assistenziale.

Rientrano nella soglia di reddito anche l’assegno di separazione o divorzio erogato in favore del coniuge e quello in favore dei figli (cass. civ sez II del 30/09/2019 n. 24378).

Vanno conteggiati anche gli interessi di conto corrente e i proventi di fondi di investimento.

Si allega la risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate numero 313 del 30 aprile 2021 che chiarisce come detta soglia di reddito viene calcolata: anche i redditi su cui non viene pagata l’irpef vanno conteggiati al fine di verificare se si può essere ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

 risposta n. 313 Agenzia delle Entrate

Le condizioni di reddito debbono sussistere al momento della domanda e permanere in capo all’interessato per tutta la durata del procedimento; se sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la parte ammessa è tenuta a darne immediata dichiarazione nel corso del giudizio.

In tema di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio n. 2002 n. 115, art. 76, comma 4- ter, la persona offesa da uno dei reati ivi elencati può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dallo stesso articolo: ne consegue che la relativa istanza necessita esclusivamente dei requisiti di cui all’art. 79 cit. Decreto, comma 1, lett. a) e b) e non anche dall’allegazione da parte dell’interessato, prevista dalla lett. c) medesimo articolo, di una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione.

Le vittime hanno accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato indipendentemente dal reddito quando si proceda per maltrattamenti in famiglia, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, violenza sessuale, atti persecutori, nonchè commessi in danno di minori, per i reati di riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, corruzione di minorenne, adescamento di minorenni.

Si ricorda che l’avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 27, comma 4, CDF, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.

L’avvocato, nominato difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non deve chiedere nè percepire dalla parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dalla Legge (art. 29, comma 8, CDF – art. 85 D.P.R. n. 115 del 30/05/2022).

Il Consiglio dell’ Ordine, ammette solo in via provvisoria ed anticipata il richiedente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato: la conferma definitiva o la revoca verranno definite dal giudice dopo le verifiche presso la competente Agenzia delle Entrate in merito a quanto dichiarato e autocertficato.

Si ricorda che le sanzioni per false od omissive informazioni e per la mancata comunicazione della variazione delle condizioni di reddito sono punite con la pena della reclusione da 1 a 6 anni e 8 mesi e con la multa da €. 309,87 a €. 1.549,37. La condanna comporta la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato con effetto retroattivo, oltre al pagamento a carico del richiedente di tutte le somme corrisposte dallo Stato.

FAQ IN MATERIA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

1) CHI HA DIRITTO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E PUO’ PRESENTARE L’ISTANZA?

– i cittadini italiani, anche liberi professionisti o titolari di partita IVA, i cittadini stranieri o gli apolidi purchè si trovino regolarmente sul territorio nazionale, gli Enti senza scopo di lucro e le associazioni.

2) A CHI DEVE ESSERE PRESENTATA L’ISTANZA E COME?

– l’istanza va presentata al Consiglio dell’Ordine del luogo di competenza della causa secondo il codice di procedura civile. Il nostro Consiglio ha attivato dal 01/01/2023 un sistema di deposito telematico molto semplice e comodo: l’istanza si carica un pochi minuti sulla piattaforma “Riconosco” precisamente alla voce: “Servizi Telematici, Gratuito Patrocinio”.

Guida per il deposito di un’istanza

3) COSA FA IL CONSIGLIO DELL’ORDINE RICEVUTA L’ISTANZA?

il Consiglio, ricevuta l’istanza sulla piattaforma “Riconosco”, esamina la documentazione fornite, verifica se sia necessario richiedere integrazioni e/o chiarimenti, si accerta che la domanda non sia manifestamente infondata e in questi casi ammette il richiedente al beneficio del patrocinio a spese dello stato sia pure in via provvisoria e anticipata.

4) PER QUALI FASI E’ VALIDA LA AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO?

la ammissione al Patrocinio è valida per ogni stato e grado, per ogni fase del procedimento e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.

5) QUNDO SI PRODUCONO GLI EFFETTI DELLA AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO?

– gli effetti dell’ammissione, indipendentemente dalla data della delibera, decorrono retroattivamente dalla data di presentazione della domanda.

6) CHI NON PUO’ ESSERE AMMESSO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO?

sono esclusi dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che siano stati condannati in via definitiva per uno o più reati tra quelli indicati nell’art. 76,comma 4 bis, D.P.R.115/2002.

7) SE IL RICHIEDENTE NON E’ TENUTO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEVE, IN OGNI CASO, AUTOCERTIFCARE I REDDITI RILEVANTI AI FINI DELLA AMMISSIONE AL PATROCINIO?

– si, indipendentemente dall’obbligo di presentazione delle dichiarazione dei redditi il soggetto richiedente deve comunque autocertificare i redditi rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e così devono fare anche i soggetti maggiorenni che convivono con lo stesso. Sul sito sono presenti le autodichiarazioni necessarie.

8) IL MODELLO ISEE E’ RILEVANTE AI FINI DELL’AMMISSIONE?

no, l’indicatore ISEE non è rilevante ai fini dell’indicazione del reddito; pertanto NON deve essere prodotto.

9) PER L’AMMISSIONE SI CONTEGGIA IL REDDITO DELL’INTERO NUCLEO FAMIGLIARE?

si, ai fini dell’ammissione al Patrocinio, il reddito rilevante è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso il richiedente. Si considera soltanto il reddito dell’istante quando sono oggetto di causa i diritti della personalità, nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo famigliare con lui conviventi.

10) IN CASO DI CONVIVENZA CON ALTRI SOGGETTI, IN VIA STABILE E CONTINUATIVA, SI SOMMANO I REDDITI DELL’ISTANTE CON QUELLI DEI CONVIVENTI ANCHE DI FATTO?

come prevede l’art. 76, comma 2, e 79 del D.P.R. 115/20002 la situazione di convivenza (anche di fatto) all’atto della domanda è da considerarsi rilevante; ai fini dell’ammissione si considerano e si cumulano tutti i redditi delle persone presenti sul certificato di stato di famiglia anche senza vincolo di parentela, ovviamente se non controparte.

11) SE IL RICHIEDENTE E’ EXTRACOMUNITARIO, QUALI REDDITI RILEVANO AI FINI DELLA AMMISSIONE?

– oltre a quelli rilevanti sul suolo nazionale, concorrono a determinare il reddito anche quelli eventualmente prodotti all’estero, da dichiarare nelle forme di cui alla dichiarazione sostitutiva. Oltre alla dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 79 del D.P.R. 115/2002, l’istante dovrà produrre il certificato di attestazione del reddito rilasciato dal Consolato del paese di origine o, in caso di impossibilità, dovrà fornire prova della richiesta inviata (a mezzo pec o raccomandata A/R).

12) IN CASO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO O CURATORE DEL MINORE CHE DEBBA AGIRE IN GIUDIZIO NELL’INTERESSE DEL BENEFICIARIO, COSA SI DEVE PRODURRE CON L’ISTANZA?

in questi casi deve essere prodotta nomina del Giudice quale curatore o Amministratore di sostegno e l’autorizzazione del Giudice ad agire in qualità di difensore del soggetto istante.

13) AI FINI DELLA VALUTAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DELLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA PRETESA CHE SI INTENDE FAR VALERE IN GIUDIZIO, COSA BISOGNA INDICARE?

il richiedente deve indicare espressamente le enunciazioni, in fatto e in diritto, le fonti di prova di cui intende chiedere l’ammisisone (testimoni, lettere, documenti, copia atti avversari ecc..) e quanto altro utile al Consiglio per valutare che l’istante non intenda promuovere cause temerarie e del tutto destituite di fondamento logico e giuridico.

PRONTUARIO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
(deliberato dal Consiglio dell’Ordine in data 29.11.2010)

GRATUITO PATROCINIO (ulteriori linee guida)

PREMESSE: le istanze di gratuito patrocinio che il Consiglio dell’Ordine ammette IN VIA PROVVISORIA, sono solo quelle relative alle cause civili e non quelle relative ai processi penali.

  1. NOME DELL’AVVOCATO NELL’ISTANZA DI GRATUITO PATROCINIO: Il Consiglio con delibera in data 22 novembre 2010 ha chiarito ogni dubbio in merito, dichiarando che nulla osta all’ammissione del gratuito patrocinio all’avente diritto (cioè il privato in possesso di tutti requisiti previsti dalla legge), anche in assenza di un avvocato già individuato. Il privato che ha tutti i requisiti di legge ha diritto di depositare istanza di gratuito patrocinio e di essere ammesso in via provvisoria, anche in assenza della indicazione di un legale (che dovrà comunque essere scelto, anche successivamente, tra quelli iscritti nelle liste del gratuito patrocinio).
  2. NUMERO DI R.G. QUANDO LA CAUSA E’ PENDENTE. Si richiede il numero di R.G., quando la causa è pendente, al fine di verificare l’effettiva pendenza del giudizio che si assume instaurato nell’istanza.
  3. AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA AI REDDITI PERCEPITI E ALTRE DICHIARAZIONI. La commissione ritiene sufficiente l’autocertficazione MA PUO’ SEMPRE RISERVARSI IL DIRITTO DI CHIEDERE CHIARIMENTI AGLI ISTANTI (a maggior ragione, quando vi siano delle correzioni nella dichiarazione di autocertificazione che non consentono la necessaria chiarezza).
  4. PER IL CITTADINO STRANIERO: Autocertificazione relativa al reddito presso il Paese di origine.
  5. CUMULO DEI REDDITI NELLE SEPARAZIONI E NEI DIVORZI: ogni coniuge – sia che si tratti di separazione consensuale o giudiziale o divorzio congiunto o contenzioso – DEVE PRESENTARE SEPARATAMENTE LA PROPRIA ISTANZA DI GRATUITO PATROCINIO (anche nel caso in cui il legale sia il medesimo, per separazione consensuale o divorzio congiunto), e per QUESTO MOTIVO I REDDITI DEI CONIUGI SEPARANDI E DIVORZIANDI NON SI CUMULANO MAI (se ogni coniuge percepisce un reddito IMPONIBILE inferiore a € 12.838,01, avrà diritto a presentare la propria istanza di gratuito patrocinio, se in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge). E’ COMUNQUE SEMPRE OPPORTUNO SPECIFICARE NELL’ISTANZA nome e cognome della CONTROPARTE (non è necessario specificare il legale di controparte). Ovviamente si cumulano i redditi quando, ad esempio, il divorziando viva con altro compagno nello stesso stato di famiglia.
  6. RICHIESTE DI INTEGRAZIONI DELL’ISTANZA: la commissione, per evidenti ragioni organizzative di speditezza delle istanze richiede che eventuali richieste di integrazioni vengano effettuate dalle impiegate dell’Ordine che sono costantemente a contatto con tutti i membri della commissione, con i colleghi ed anche con gli istanti, che – more solito – si rivolgono personalmente alla segreteria del Consiglio dell’Ordine, per avere chiarimenti.
  7. SE LA PROPRIETA’ DELLA SOLA CASA DI ABITAZIONE OSTA ALL’AMMISSIBILITA’ DEL GRATUITO PATROCINIO: la proprietà della sola casa di abitazione ( o di parte di essa), qualora non vi siano redditi (o comunque redditi annuali inferiori ad € 12.838,01 reddito imponibile) DI PER SE’ NON E’ DI OSTACOLO ALLA CONCESSIONE DEL GRATUITO PATROCINIO (ricordiamo che la sola proprietà della casa di abitazione senza ulteriori redditi, esime il proprietario anche dalla dichiarazione dei redditi, nel qual caso basterebbe una autocertificazione di non avere altri redditi, per avere – sotto il profilo economico – il diritto ad essere ammessi al gratuito patrocinio).
  8. UN SOGGETTO ABILITATO AL GRATUITO PATROCINIO HA DIRITO DI FARSI ASSISTERE DA QUALUNQUE AVVOCATO ISCRITTO A QUALUNQUE ORDINE IN ITALIA E PURCHE’ ISCRITTO ALLE LISTE DEL GRATUITO PATROCINIO.

 

Leggi anche: Agenzia delle Entrate: documentazione per verifica requisiti ammissione patrocinio a spese dello stato

Nuove disposizioni in materia di Gratuito patrocinio

Si comunica quanto deliberato dal Consiglio dell’Ordine, in data 24 maggio 2010, in tema di gratuito patrocinio, come suggerito dalla apposita Commissione alla luce della recente giurisprudenza in materia:

  1. la competenza per l’ammissione in via provvisoria è del COA presso il Giudice competente.
    Pertanto, anche in considerazione di quanto comunicatoci per vie brevi dalla Corte di Bologna, per accedere al gratuito patrocinio avanti la Corte di Bologna o il Tribunale dei Minorenni sarà necessario depositare la domanda presso il Consiglio dell’Ordine di Bologna.
  2. i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia, dovranno certificare sia il reddito prodotto in Italia sia il reddito eventualmente prodotto nel paese di origine, tramite il deposito di certificazione consolare ( come previsto dalla Legge).
    Nell’ipotesi in cui il cittadino extra comunitario non possa, per motivi oggettivi, procurarsi tale certificazione, dovrà allegare autocertificazione nella quale dichiara di non produrre reddito nei suo paese. La sussistenza dei motivi oggettivi, di ostacolo al rilascio di certificazione consolare, verrà valutata di volta in volta dalla Commissione Gratuito Patrocinio.
  3. le persone in stato di disoccupazione dovranno autocertificare di trovarsi in tale stato specificandone la data di inizio e che la disoccupazione sussiste ancora al momento della domanda.
  4. la domanda di gratuito patrocinio non potrà essere presentata per attività stragiudiziale.
    Tale interpretazione restrittiva risponde a quanto previsto dalla legge ed è stata confermata dalla giurisprudenza di merito.
  5. In linea di principio l’Ordine può ritenere valida l’autocertificazione sui redditi rilasciata dall’istante, purché tale autocertificazione contenga gli avvertimenti di legge circa le dichiarazioni mendaci. li Consiglio potrà, comunque, sempre chiedere documenti supplementari nei casi dubbi o quando vi sia incertezza.

Liquidazione ammissioni al patrocinio a spese dello stato

Leggi anche: Comunicazioni del Presidente – nuove disposizioni liquidazione Patrocinio a Spese dello Stato

Ultimo aggiornamento il 22 Aprile, 2024 alle 16:04