Costi contabilizzati
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 articolo 32
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall’art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Sommario
- Interventi straordinari e di emergenza
- Disposizioni generali
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Altri contenuti
- Organizzazione
- Bilanci
- Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria
- Consulenti e collaboratori
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Personale
- Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice 1
- Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) 1
- Dirigenti cessati
- Posizioni organizzative 1
- Dotazione organica 1
- Personale non a tempo indeterminato 1
- Tassi di assenza 2
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) 1
- Contrattazione collettiva 1
- Contrattazione integrativa 1
- OIV 1
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Bandi di concorso 2
- Servizi erogati
- Performance
- Pagamenti dell'amministrazione
- Enti controllati
- Opere pubbliche
- Attività e procedimenti
- Pianificazione e governo del territorio
- Provvedimenti
- Informazioni ambientali
- Controlli sulle imprese
- Strutture sanitarie private accreditate
- Bandi di gara e contratti