Gli Ordini professionali non sono tenuti a dotarsi dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) secondo quanto disposto dal D.L. 101/2013 convertito nella L. 125/2013 all’art. 2 comma 2 bis.
Le attestazioni OIV o strutture analighe sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione sono redatte dall’RPCT.