Nessuno
Enti pubblici vigilati
DLgs 14 marzo 2013, n. 33articolo 22 comma 1, lettera a
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l’elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall’amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l’amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell’ente, con l’elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.
Sommario
- Interventi straordinari e di emergenza
- Disposizioni generali
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Altri contenuti
- Organizzazione
- Bilanci
- Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria
- Consulenti e collaboratori
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Personale
- Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice 1
- Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) 1
- Dirigenti cessati
- Posizioni organizzative 1
- Dotazione organica 1
- Personale non a tempo indeterminato 1
- Tassi di assenza 2
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) 1
- Contrattazione collettiva 1
- Contrattazione integrativa 1
- OIV 1
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Bandi di concorso 2
- Servizi erogati
- Performance
- Pagamenti dell'amministrazione
- Enti controllati
- Opere pubbliche
- Attività e procedimenti
- Pianificazione e governo del territorio
- Provvedimenti
- Informazioni ambientali
- Controlli sulle imprese
- Strutture sanitarie private accreditate
- Bandi di gara e contratti