Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 articolo 31 comma 1
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.

Le funzioni analoghe all’OIV sono esercitate dal RPCT limitatamente all’attestazione sulla trasparenza

Atto di incarico all’RPCT a redigere dichiarazione OIV.

Attestazione OIV 08 Luglio 2025

Attestazione OIV 12 giugno 2024

Allegati

Attestazione dell’OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione