Sino ad oggi non sono pervenuti rilievi
Corte dei conti
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 articolo 31 comma 1
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Sommario
- Interventi straordinari e di emergenza
- Disposizioni generali
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Altri contenuti
- Organizzazione
- Bilanci
- Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria
- Consulenti e collaboratori
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Personale
- Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice 1
- Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) 1
- Dirigenti cessati
- Posizioni organizzative 1
- Dotazione organica 1
- Personale non a tempo indeterminato 1
- Tassi di assenza 2
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) 1
- Contrattazione collettiva 1
- Contrattazione integrativa 1
- OIV 1
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Bandi di concorso 2
- Servizi erogati
- Performance
- Pagamenti dell'amministrazione
- Enti controllati
- Opere pubbliche
- Attività e procedimenti
- Pianificazione e governo del territorio
- Provvedimenti
- Informazioni ambientali
- Controlli sulle imprese
- Strutture sanitarie private accreditate
- Bandi di gara e contratti