Bilancio preventivo e consuntivo

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 articolo 29 commi 1, 1-bis
Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonchè dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonchè i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell’articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

Ai fini dell’attestazione sulla trasparenza, si informa che i dati pubblicati sono in formato aperto fatta eccezione di quelli contenenti firma autografa che non possono essere in formato aperto.

 

Preventivo finanziario gestionale (entrate/uscite in formato tabellare)

 

Rendiconto finanziario

(entrate/uscite in formato tabellare)

2025 Preventivo 2025
2024 Preventivo 2024 Rendiconto 2024
2023 Preventivo 2023 Rendiconto 2023
2022 Preventivo 2022 Rendiconto 2022
2021 Preventivo 2021 Rendiconto 2021
2020 Rendiconto 2020

 

Bilanci completi

Allegati