COME RICHIEDERE UN TENTATIVO DI CONCILIAZIONE IN RELAZIONE A UNA PARCELLA

Conciliazione tra avvocati e clienti

Ai sensi dell’art. 13 della L. n. 247/2012 in mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al Consiglio dell’Ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione.

Ricevuta la domanda, il Consiglio dell’Ordine convoca dinnanzi a sè l’avvocato e il cliente per esperire il tentativo di conciliazione. Dell’esito viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti presenti.

In mancanza di accordo il Consiglio, su richiesta dell’iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell’avvocato in relazione all’opera prestata.

Il parere di congruità viene rilasciato esclusivamente all’avvocato, non al cittadino.

 

MODULISTICA

RICHIESTA TENTATIVO DI CONCILIAZIONE PER IL CITTADINO

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:

La richiesta può essere depositata:

  •  a mani presso la segreteria
  •  a mezzo il servizio postale all’indirizzo:

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia

Via Paterlini 1

42124 REGGIO EMILIA

 

REGOLAMENTI E NORMATIVA

Regolamento art. 4 Tentativo di conciliazione

Regolamento pareri di congruità parcelle 

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