Linee guida e adempimenti obbligatori per LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA FAMILIARE

Gentilissime/i,

ricordiamo che in data 18 Dicembre 2023 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha sottoscritto, con il Tribunale e la Procura della Repubblica di Reggio Emilia, il Protocollo per le Procedure di Negoziazione Assistita Familiare, già pubblicato con relativa modulistica sul nuovo sito del Consiglio dell’Ordine: https://www.ordineforense.re.it/wp-content/uploads/2023/12/Protocollo-dintesa-procedure-di-negoziazione-assistita-e-familiare-15-12-2023.pdf.

Segnaliamo all’attenzione di tutti/e gli iscritti/e che:

1) Ai sensi dell’art. 6 co. I DL.. 12.09.2014 n. 132, convertito in Legge 10.11.2014 n. 162 e successive modifiche, l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita deve essere trasmesso, unitamente alla attestazione di conformità all’originale e alla documentazione successivamente indicata, da almeno uno degli Avvocati che lo hanno sottoscritto, al Procuratore della Repubblica competente, per il rilascio del nulla osta o dell’autorizzazione, al seguente indirizzo PEC: notifichecivili.procura.reggioemilia@giustiziacert.it.

2) Ai sensi dell’art. 6 co. 3-ter della Legge 10 novembre 2014 n. 162 modificata dall’art. 1 comma 35 Legge 206/2021 e dall’art. 9 del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, l’accordo di negoziazione, sottoscritto digitalmente dal Procuratore della Repubblica, munito di nulla osta o di autorizzazione, deve trasmesso senza indugio a mezzo posta elettronica certificata, a cura degli avvocati che lo hanno sottoscritto, al Consiglio dell’Ordine, presso cui è iscritto uno degli avvocati, che ne cura la conservazione in apposito archivio.

La trasmissione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia deve essere eseguita esclusivamente al seguente indirizzo PEC: ord.reggioemilia@cert.legalmail.it

3) Ai sensi dell’art. 11 D.L. n.132/2014, la trasmissione ai fini della raccolta dati statistici della copia dell’accordo di negoziazione presso il Consiglio Nazionale Forense deve essere eseguita attraverso il gestionale on line messo a disposizione dal CNF. Trattasi di adempimento diverso e distinto da quello prescritto ai sensi dell’art. 6 co. 3-ter L.n.162/2014, per cui la trasmissione eseguita tramite il gestionale del CNF non perfeziona la trasmissione obbligatoria ex art. 6 co. 3-ter L.n.162/2914 da eseguirsi al Consiglio dell’ordine di appartenenza di uno degli avvocati.

Con i migliori saluti

Avv. Francesca Salami

(Referente Commissione Persone Famiglie e Minorenni)

 

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