Disciplina transitoria art. 14 del D.M. n. 144/2015 (come modificato e integrato dal D.M. n. 163/2020) ed esami per conseguimento titolo di specialista

Presso il CNF è stata costituita la Commissione esaminatrice prevista dall’art. 14 del D.M. n. 144/2015, come modificato e integrato dal D.M.  n. 163/2020,  secondo il cui disposto “ l’avvocato che ha conseguito nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore del presente regolamento un attestato di frequenza di un corso almeno biennale di alta formazione specialistica conforme ai criteri previsti dall’articolo 7, comma 12, organizzato da una delle articolazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero dal Consiglio nazionale forense, dai consigli dell’ordine degli avvocati o dalle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, può chiedere al Consiglio nazionale forense il conferimento del titolo di avvocato specialista previo superamento di una prova scritta e orale”. Ai sensi dell’art. 2 del   D.M.  n. 163/2020,  la predetta disposizione di cui all’articolo 14, comma 1, del D.M. n. 144/2015 “si applica anche a coloro che hanno conseguito nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore del presente regolamento un attestato di frequenza di un corso avente i requisiti previsti dal medesimo articolo 14, comma 1“ nonché “a coloro che hanno conseguito un attestato di frequenza di un corso avente i requisiti previsti dal predetto comma iniziato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e alla stessa data non ancora concluso”, e pertanto interessa Voi quali iscritti ai corsi delle Scuole organizzate da Gnosis Forense in questi periodi temporali. Tutti coloro che fossero interessati potranno quindi presentare domanda ex art. 6 D.M. n. 144/2015 e modifiche successive al COA di propria appartenenza, unitamente alla domanda di autocertificazione scaricabile dal sito del CNF (sezione specializzazioni) nonché all’attestato di frequenza del corso rilasciato dalla Scuola (non è necessario aver sostenuto l’esame finale del corso: vedasi delibera CNF, sub. ALL. A); i COA provvederanno poi alla trasmissione al CNF delle domande pervenute.

Il CNF ha precisato che verranno accettate le domande fino ad oggi presentate direttamente al CNF senza passare attraverso i COA di appartenenza. Il CNF di recente – in data 18.11.2022 – ha emanato il Regolamento recante le modalità di composizione e funzionamento della Commissione di cui all’art. 14, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144 nonché le modalità di organizzazione e valutazione delle prove scritta e orale, che Vi trasmettiamo per Vs opportuna conoscenza (ALL. B).

Vi invitiamo quindi – se interessati – a procedere all’inoltro delle domande al fine di completare il percorso intrapreso con la frequentazione dei corsi e ottenere così il titolo specialistico.

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