In caso di ritardo o mancata risposta il richiedente può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9 bis, della Legge 241/90 individuato nella persona del VICE PRESIDENTE del Consiglio dell’Ordine.
Per il dettaglio del procedimento si rinvia all’apposito Regolamento di seguito allegato.