Come funziona

Come funziona la procedura di Sovraindebitamento

La procedura di composizione della crisi da Sovraindebitamento si sviluppa attraverso diverse fasi.

Presentazione della domanda

La richiesta deve essere presentata all’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC), ente indipendente e imparziale.

La apposita domanda può essere:

  • trasmessa tramite posta elettronica certificata (pec );
  • depositata personalmente presso la Segreteria dell’OCC.

 

Prima della presentazione è possibile richiedere un colloquio informativo gratuito un appuntamento con un avvocato Gestore della crisi. Questo incontro serve a:

  • verificare la documentazione necessaria;
  • valutare le tipologie di procedura applicabili;
  • fissare un appuntamento presso la Segreteria.

Al momento del deposito della domanda è richiesto il versamento di € 244,00 (IVA inclusa) a titolo di spese amministrative di apertura della pratica. L’importo non è rimborsabile, anche in caso di rinuncia.

Nomina del Gestore della crisi

Dopo una prima valutazione di ammissibilità, l’OCC nomina un professionista Gestore della crisi, che assiste il debitore nella predisposizione di un piano di ristrutturazione, anche con il supporto del legale del debitore. Il Gestore:

  • riceve la documentazione depositata;
  • formula un preventivo dei costi secondo il tariffario OCC ;
  • definisce insieme al debitore le modalità di pagamento, che possono essere anche rateali e, in parte, inserite nel piano di ristrutturazione.

Una volta accettato il preventivo, si avvia il percorso di individuazione della procedura più adatta alla gestione della crisi.

Procedure previste dalla legge

  1. Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
    • Riservato alle persone fisiche con debiti estranei ad attività imprenditoriali o professionali.
    • Prevede un piano di pagamento sostenibile rispetto al reddito del debitore.
    • È destinato a chi dispone di redditi certi (stipendio, pensione, ecc.).
    • Deve essere omologato dal Giudice.

 

  1. Concordato minore
    • Rivolto a imprenditori, professionisti, piccole imprese, aziende agricole, partite IVA e start-up (non ai consumatori).
    • Consente di proseguire l’attività o, in alternativa, prevede l’apporto di risorse esterne che aumentino l’attivo disponibile.
    • Diventa vincolante se approvato da almeno il 50% dei creditori.
    • Richiede comunque l’omologazione del Giudice che valuta la convenienza per i creditori.
  2. Liquidazione controllata del patrimonio
    • Permette di soddisfare i creditori attraverso la vendita dell’intero patrimonio del debitore, nonchè l’acquisizione di una quota del reddito mensile, nonché di 13° e 14° in caso di lavoratori dipendenti e pensionati, per una durata temporale massima di tre anni.
    • Il Giudice nomina il Gestore come Liquidatore e individua i beni da vendere, nonché l’eventuale parte di reddito eccedente il necessario per una vita dignitosa.
    • Il ricavato viene destinato, in tutto o in parte, al pagamento dei debiti.

Vantaggio principale: l’esdebitazione, cioè la liberazione da tutti i debiti anteriori alla procedura.

  1. Esdebitazione del debitore incapiente
    • Accessibile una sola volta nella vita.
    • Riservata a persone fisiche che non dispongono di alcuna risorsa da offrire ai creditori.
    • La procedura resta aperta per tre anni, durante i quali la situazione economica del debitore è monitorata.
    • Eventuali nuove risorse (redditi, eredità, ecc.) sopravvenute nei tre anni devono essere messe a disposizione dei creditori.
    • La liberazione dai debiti avviene comunque previa autorizzazione del Giudice.

Conclusione della procedura ed esdebitazione

Al termine della procedura, il debitore che abbia agito con correttezza può ottenere l’esdebitazione, ossia la dichiarazione del Tribunale che considera estinti tutti i debiti, anche se pagati solo in parte.

  • L’esdebitazione è dichiarata d’ufficio dal Giudice in sede di chiusura della procedura entro tre anni.
  • Se la procedura dura oltre tre anni, è necessaria un’apposita domanda del debitore.

Sanzioni in caso di irregolarità

Il debitore che rilasci dichiarazioni false, occulti parte del proprio patrimonio o presenti documenti falsificati incorre in sanzioni penali, che comprendono:

  • reclusione;
  • multa, graduata in base alla gravità del reato.

 

Chi può accedere alla procedura

La procedura è riservata ai soggetti che seguono che non possono essere assoggettabili alla Liquidazione giudiziale (ex Fallimento):

  • consumatori (persone senza Partita IVA come dipendenti, pensionati o in attesa di rioccupazione) persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una società;
  • professionisti (avvocati, commercialisti, ecc.) artisti e altri lavoratori autonomi;
  • imprenditore minore (o piccolo imprenditore) l’impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
  • imprenditore agricolo;
  • start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
  • nuclei famigliari e quindi anche ai famigliari della persona sovraindebitata (coniugi, parenti fino al 4° grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76 o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune;
  • soci illimitatamente responsabili (es: socio di s.n.c., socio accomandatario di una s.a.s.;
  • società professionali ex L. 183/2011;
  • associazioni professionali o studi professionali associati;
  • società semplici costituite per l’esercizio delle attività professionali;
  • enti privati non commerciali;
  • eredi di imprenditori defunti (per debiti ereditari).

Chi NON può accedere alla procedura

  • l’imprenditore assoggettabile alla Liquidazione giudiziale ovvero a Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure concorsuali previste dal codice civile o da leggi speciali in caso di crisi o insolvenza (grandi imprese e società di capitale che superano determinati limiti dimensionali);
  • I debitori che hanno riportato condanne definitive per reati finanziari, come bancarotta fraudolenta, riciclaggio, usura e altri reati contro il patrimonio;
  • il debitore ha causato la propria situazione di Sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
  • chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovra indebitamento (i debitori che hanno beneficiato dell’esdebitazione per due volte sono esclusi definitivamente);
  • chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell’accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore;
  • chi presenta una documentazione incompleta, falsa o non trasparente che non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

Requisiti per accedere alla procedura

  • trovarsi in uno stato effettivo di Sovraindebitamento;
  • rispettare i criteri di non assoggettabilità alla Liquidazione giudiziale (ex Fallimento);
  • non aver commesso atti in frode verso i creditori;

Tipologie di debiti che è possibile esdebitare:

È possibile estinguere debiti contratti con:

  • Banche e società finanziarie (mutui, prestiti);
  • Cessioni del quinto;
  • Fornitori;
  • Privati (es. debiti verso il condominio);
  • Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL ecc…;

 

Nota: Gli alimenti non pagati al coniuge o debiti relativi al mantenimento dei figli o di altri soggetti familiari non possono essere estinti con questa procedura.

 

CHI E’ IL GESTORE DELLA CRISI E OCC

Il Gestore della Crisi è un professionista:

  • iscritto in un apposito elenco  (QUI ELENCO DEI GESTORI), tenuto dal Ministeri della Giustizia e dall’Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
  • dotato di specifica formazione in materia di Sovraindebitamento;
  • incaricato di assistere il debitore nella predisposizione della procedura di composizione della crisi.La sua nomina è effettuata dal Referente dell’OCC. Una volta accettato l’incarico, il Gestore riceve la documentazione depositata dall’utente e procede a:
  • analizzare la situazione debitoria;
  • collaborare con l’utente ed eventualmente con il suo legale (advisor);
  • proporre al Tribunale le possibili soluzioni per la gestione della crisi.L’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (OCC)

    L’OCC dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia:

    • è stato istituito in attuazione della legge n. 3/2012;
    • è iscritto dal 25 marzo 2019 al n. 199 del Registro degli Organismi (qui PDG).presso il Ministero della Giustizia;
    • opera come istituzione imparziale e indipendente, con proprio Statuto(QUI) e Regolamento(QUI).

    Compiti principali dell’OCC:

    • fornire informazioni in materia di Sovraindebitamento;
    • ricevere e valutare le domande di attivazione della procedura;
    • nominare i Gestori della Crisi, che curano l’istruttoria delle istanze;
    • verificare l’ammissibilità delle richieste in base ai requisiti previsti dal Codice della Crisi;
    • assistere, attraverso i Gestori, il debitore nella predisposizione della proposta di ristrutturazione dei debiti da sottoporre al Tribunale, finalizzata all’esdebitazione.

    Aspetti economici

    • L’OCC non eroga finanziamenti.
    • È richiesto al debitore di sottoscrivere un accordo contenente il preventivo del compenso dovuto, calcolato secondo il tariffario di legge(QUI).
    • Tale preventivo sarà oggetto di verifica da parte del Giudice qualora la procedura venga formalmente avviata.

Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento

L’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia è stato istituito in attuazione della legge 3 del 2012 ed è iscritto dal 25 marzo 2019 al n. 199 del Registro degli Organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia (qui PDG).

L’OCC è un’istituzione, imparziale ed indipendente, dotata di un proprio Statuto (QUI) e Regolamento (QUI), che fornisce informazioni sul sovraindebitamento, valuta le richieste di chi vuole attivare la procedura e nomina i gestori delle crisi.

Ultimo aggiornamento il 3 Agosto, 2026 alle 09:14