Depositi telematici in Corte d’Appello Civile

                    Cari Colleghi,

                                            Vi trasferiamo alcune direttive relative al processo civile d’appello, pervenuteci dalla Unione Regionale degli Ordini dell’Emilia Romagna :

“In attesa di un adeguamento del Protocollo per i procedimenti civili della Corte d'Appello di Bologna, che verrà effettuato nell'ambito dell'Osservatorio sulla giustizia civile presso la Corte d'Appello, vi segnaliamo alcune indicazioni emerse durante i lavori della Commissione distrettuale sul PCT.

Sono stati coordinati i "codici oggetto" ministeriali con le materie della Corte d'Appello; la guida che alleghiamo – e che vi invitiamo a utilizzare – può essere di  aiuto per individuare correttamente il codice oggetto nelle cause d'appello.

E' stato affrontato il problema del deposito del fascicolo di primo grado anche alla luce delle novità introdotte dal d.l. n. 83/2015, che consentono facoltativamente la possibilità di iscrivere a ruolo e costituirsi telematicamente anche nei giudizi avanti la Corte d'Appello.

Come era stato evidenziato nelle precedenti circolari, quando il fascicolo di parte di primo grado sia "ibrido" (in parte telematico, in parte cartaceo), sorgono problematiche di acquisizione e deposito in grado di appello, attualmente insormontabili dal punto di vista tecnico e normativo.

Si è allora stabilito di affrontare il problema in questo modo: in caso di costituzione telematica, il fascicolo di primo grado cartaceo potrà essere depositato in udienza o in Cancelleria anche in un momento successivo, e saranno gradite le copie di cortesia degli atti depositati telematicamente; in caso di integrazione telematica o cartacea degli atti e documenti depositati in primo grado, il difensore depositante ne certificherà la conformità e sarà onere della controparte disconoscerli alla prima udienza successiva al deposito; diversamente si intenderanno non contestati.

Si è poi convenuto che:

– in caso di costituzioni telematiche, si chiede che l'elenco documenti, nella numerazione, indichi anche il contenuto dell'atto o documento allegato (ricordatevi la possibilità di effettuare i collegamenti ipertestuali come da guida pubblicata nel sito dell'Ordine);

– prima dell'udienza non si può né si deve depositare nulla telematicamente, neppure i fogli di precisazione delle conclusioni: si dovranno prima esibire in udienza e, se ammessi, si dovranno poi depositare telematicamente entro il termine stabilito dalla Corte o, comunque, nei giorni immediatamente successivi all'udienza;

– in caso di depositato telematico su registri errati (ad es.

volontaria giurisdizione, stranieri, ecc.), la Cancelleria – se l'atto è in scadenza – lo accetterà comunque, mentre – se l'atto non è in scadenza – contatterà il legale per coordinare il rifiuto con il successivo corretto deposito.

I Consiglieri referenti della Commissione "Processo Telematico"

 Cordiali saluti.

Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia

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