Ordine Avvocati Reggio Emilia
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Informativa gratuito patrocinio-cause civili
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Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia
INFORMAZIONI SUL DIRITTO DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE
DELLO STATO IN MATERIA CIVILE E AMMINISTRATIVA
1.                  Chi ha diritto ad essere ammesso al patrocinio a spese dello stato
A)      SOGGETTI
Ha diritto di chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello stato:
-          chi ha la cittadinanza italiana;
-          chi è cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia (con permesso di soggiorno in corso di validità) al momento in cui è sorto il rapporto o si è verificato il fatto oggetto del giudizio da instaurare;
-          l’apolide (ovvero chi non abbia alcuna cittadinanza)
-          gli enti o associazioni che non perseguano scopi di lucro e non esercitino attività economica.
B)      OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il diritto non sussiste mai nei giudizi civili e amministrativi quando:
-          si tratta di cause per cessioni di crediti e ragioni altrui (ad eccezione del caso in cui la cessione appaia indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti);
-          la domanda appaia manifestamente infondata.
C)      LIMITI DI REDDITO
Può essere ammesso al patrocinio a spese dello stato soltanto chi dispone di un reddito annuale uguale o inferiore a € 9.723,84.
Nel caso in cui l’interessato conviva stabilmente con altre persone, il reddito ai fini del calcolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente del nucleo stabilmente convivente.
Il criterio della somma dei redditi di cui sopra non si applica, però, quando la causa per cui è richiesta l’ammissione al gratuito patrocinio ha ad oggetto diritti della personalità o quando gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli dei conviventi. In questo caso si tiene conto del solo reddito di chi fa domanda.
2.                  Modalità per l’accesso al servizio
Per ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello stato è necessario presentare apposita domanda al Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati presso il giudice competente a conoscere del merito o del luogo ove pende il procedimento o chi ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di Cassazione; la domanda può essere presentata in ogni stato e grado del procedimento.
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato e la sottoscrizione deve essere autenticata dal difensore o dal funzionario che la riceve. La domanda deve essere presentata personalmente dall’interessato oppure inviata a mezzo raccomandata al Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati.
La domanda deve essere redatta in carta semplice e avere il contenuto di cui al fac-simile allegato
(ALL. 1).
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
-          certificato di stato di famiglia rilasciato dall’ufficio Anagrafe del Comune di ultima residenza;
-          per i cittadini stranieri, copia del permesso di soggiorno o del visto turistico valido al momento in cui è sorto il rapporto o si è verificato il fatto oggetto del giudizio da instaurare;
-          copia dell’ultima dichiarazione dei redditi o certificati Mod. 101 o 201 o, in difetto, una dichiarazione che attesti la mancata presentazione.
I documenti attestanti la situazione patrimoniale e reddituale possono essere sostituiti da autocertificazione dell’interessato avente il contenuto di cui al fac-simile allegato (ALL. 2).
In tale ipotesi, il Consiglio dell’ Ordine può richiedere all’interessato di presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità delle dichiarazioni effettuate e l’interessato è tenuto a produrla a pena di inammissibilità della domanda stessa. Per la presentazione o integrazione della documentazione può essere concesso all’interessato un termine non superiore a due mesi.
Per il cittadino straniero che abbia redditi prodotti all’estero, la domanda deve essere corredata da certificazione dell’autorità consolare competente che attesti la veridicità di quanto dichiarato.
3.                  Effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato
L’ammissione al patrocinio a spese dello stato comporta il diritto di partecipare al giudizio gratuitamente, in quanto le spese sono pagate dallo stato. Nessuna somma deve quindi essere corrisposta all’avvocato o al consulente tecnico eventualmente da parte della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
L’ammissione al patrocinio a spese dello stato ha efficacia dal momento in cui è stata depositata la domanda e vale per tutti gli atti che si riferiscono alla causa o al procedimento per cui è ottenuta e vale per ogni stato e grado del giudizio.
L’ammissione non vale per proporre impugnazione, per la parte che sia rimasta soccombente nel giudizio per cui era stata inizialmente ottenuta l’ammissione. Nei procedimenti civili aventi ad oggetto l’azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato, però, l’ammissione vale per ogni grado e stato del giudizio e per tutte ed eventuali procedure derivate e incidentali comunque connesse, indipendentemente dall’esito del primo giudizio.
Il provvedimento di ammissione reso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati è provvisorio e modificabile dal Giudice ove risulti l’insussistenza dei requisiti per l’ammissibilità o se l’interessato abbia agito o resistito nel giudizio con mala fede o colpa grave. In caso di modifica o revoca del provvedimento di ammissione da parte del Giudice, lo Stato ha diritto di recuperare le somme pagate.
4.                  Obbligo di comunicazioni di variazioni reddituali
Chi è ammesso al patrocinio a spese dello stato è tenuto a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione della domanda o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito.
Se in seguito a tale comunicazione le variazioni di reddito risultano tali da escludere la ammissione al patrocinio a spese dello stato, il provvedimento di ammissione può essere revocato.
5.                  Sanzioni
Si fa presente che ai sensi dell’art. 15 nonies L. 217/90 è punito chi – al fine di ottenere o mantenere l’ammissione al patrocinio a spese dello stato:
-          rende autocertificazione attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione o il mantenimento;
-          omette di comunicare le variazioni di reddito nei termini indicati al punto precedente.
Per queste due ipotesi la legge stabilisce le seguenti sanzioni penali:
-          reclusione da 1 a 5 anni;
-          multa da € 309,00 a € 1.549,00.
La pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La condanna comporta la revoca immediata del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed il rimborso delle somme pagate allo Stato.

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