| L'OBBLIGO DI INFORMATIVA PREVISTO DALL’ART. 4, 3° COMMA DEL D.LGS. N. 28/2010 |
Cari Colleghi,
porto alla Vostra attenzione che il 20.03.2010 entrerà in vigore il decreto legislativo 4.03.2010 N°28 (attuazione dell'art. 60 L.69/2009 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali).
Di immediata efficacia, in particolare, sarà l'art. 4, 3° comma, del decreto che prevede che l’avvocato informi l’assistito della possibilità di conciliare la lite, sanzionando l’omissione con l’annullabilità del contratto d'opera concluso.
Il Consiglio Nazionale Forense ha fornito al riguardo alcune considerazioni di massima, unitamente ai relativi modelli di informativa da fare sottoscrivere al cliente, che ritengo opportuno segnalarVi.
Buon lavoro.
Il Consigliere Segretario Avv. Monica Ranellucci
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